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Nel
Codice Civile troviamo i riferimenti applicabili a questo tipo di finanziamento
negli articoli
1269 "Delegazione di pagamento" e
1723 "Revocabilità del mandato".
Anche nel
D.P.R. 180/50,
all'articolo 58, ritroviamo uno specifico riferimento al prestito con delega con la possibilità
di applicazione solo nel caso di “ pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad
alloggi popolari”. Naturalmente, le indicazioni restrittive previste dal Testo unico non hanno
consentito uno sviluppo adeguato di questa tipologia di finanziamento.
Negli ultimi anni, invece, il prestito contro delegazione di pagamento ha conosciuto
una forte espansione grazie alle indicazioni fornite dal
Ministero del Tesoro in alcune circolari specifiche che ne hanno stabilito le
regole principali, evidenziandone la differenza sostanziale con i finanziamenti con delega
sopradescritti previsti dal citato art 58 del D.P.R. 180/50.
Nel
1996 il Ministero del Tesoro ha iniziato, con l’emanazione delle
circolari n.
46 e
n. 63, il
processo di regolamentazione dell’istituto della delegazione proseguito poi nel 1998 con
l'emissione della
Circolare n.
29 e nel 2003 con la
Circolare n. 37
prevedendo una serie di regole tra le quali il pagamento di un onere da porre a carico degli enti
finanziatori a rimborso del costo delle risorse umane e informatiche impiegate dall’amministrazione
per la gestione del servizio delle ritenute sugli stipendi e l’obbligo della stipula di una
convenzione scritta tra l’amministrazione statale e l’E nte (banca o intermediario finanziario).
La Delega di pagamento segue in linea di massima lo stesso iter e regole generali della
Cessione del Quinto, sia per quanto riguarda la modulistica/istruzione della pratica che per i
requisiti necessari al conseguimento.
Circolare n.
46 dell’8 Agosto 1996 del Ministero del Tesoro: sancisce l’a mmissibilità delle ritenute per
delegazione di pagamento, fermo restando che siano in favore degli Istituti indicati all’art. 15
del D.P.R. 180/1950, che fra questi sia garantita par condicio e che all’amministrazione siano
riconosciuti gli oneri a carico dell’ente erogatore mediante apposita convenzione.
Circolare n.
63 del 16 Ottobre 1996 del Ministero del Tesoro: stabilisce i vincoli cui devono sottostare i
prestiti in oggetto (Istituti di cui all’art. 15 del D.P.R. 180/1950, rispetto dei limiti di
cedibilità ex D.P.R. 180/1950, riconoscimento degli oneri all’a mministrazione terza ceduta);
ribadisce che per i finanziamenti ex art. 58 D.P.R. 180/1950 esiste un obbligo legale di dare corso
agli stessi a titolo gratuito, mentre per le delegazioni trattate dalle circolari del Ministero del
Tesoro deve essere stabilito l’onere da porre a carico degli enti erogatori a rimborso del costo
delle risorse umane e informatiche impiegate dall’amministrazione per la gestione del servizio
delle ritenute sugli stipendi. Infine, si stabiliscono alcune clausole da inserire nelle
Convenzioni ed aspetti procedurali.
Circoalre n.
29 dell’11 Marzo 1998 del Ministero del Tesoro: stabilisce la misura dell’onere da porre a
carico del delegatario.
Circolare n. 37 del 5
Settembre 2003 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello
Stato: ribadisce che, in caso di coesistenza di cessione e delega, il limite della quota
massima cedibile è quello previsto ex art. 70 del D.P.R. 180/1950 (metà dello stipendio), mentre la
quota singola di delegazione di pagamento non può superare il quinto. Aggiorna inoltre gli importi
conseguenti agli aumenti dei costi postali per il pagamento degli oneri.
Circolare n. 21
del 3 Giugno 2005 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello
Stato: con riferimento alla delegazione di pagamento, indica la durata delle deleghe, la
coesistenza Cessione del Quinto dello Stipendio/Delegazione di Pagamento/Piccolo Prestito ribadendo
ulteriormente i limiti di cedibilità.
Circolare n.
554 del 29 Luglio 2005 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione Centrale dei Servizi
Vari: ribadisce che non è possibile contrarre delega in caso di presenza di cessione e piccolo
prestito ex lege 656/60. Per ciò che concerne la durata, sottolinea che quella indicata sulla
precedente Circolare n. 21/2005 (1-2-3 anni) è meramente indicativa.
Circolare n. 13
del 13 Marzo 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello
Stato: regolamenta aspetti procedurali limitando la durata delle deleghe convenzionali a 36
mesi, salvo diversa clausola in convenzione.
Circolare n.
646 del 13 Aprile 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione Centrale dei Servizi
Vari: a chiarimento di quanto stabilito dalla Circolare n. 13/2006 si specifica che, in assenza
della clausola in Convenzione, la durata delle deleghe rimane quella convenuta dalle parti nei
singoli contratti di finanziamento ai sensi dell’art. 1372 del Codice Civile.
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