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registro unico elettronico degli
intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI)
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sez. A, per gli Agenti (assicurativi)
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sez. B, per i Mediatori (assicurativi)
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sez. C, per i Produttori Diretti
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sez. D, per le banche, le SIM, gli intermediari ex art. 107 del TUB e le Poste –
divisione servizio bancoposta.
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sez. E, per gli addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali
dell’i ntermediario iscritto nella sezione A, B o D.
Dovranno essere iscritti presso tale registro tutti coloro i quali esercitano
attività di intermediazione assicurativa, ovvero l’attività che consiste nel
presentare o proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a
tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione di contratti ovvero
nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, in caso di sinistri, dei contratti stipulati,
anche se le coperture assicurative sono imposte per legge.
Ktesios Spa è iscritta alla sezione D al numero
D000231816 e contestualmente sta provvedendo alla iscrizione dei propri
Collaboratori – persone fisiche e persone giuridiche – alla sezione E del RUI.
La normativa Isvap prevede inoltre agli artt. 46 e seguenti del Reg. n° 5/2006
regole di comportamento che gli Intermediari iscritti al RUI devono seguire nell’esercizio della
attività di intermediazione e nell’offerta dei prodotti finanziari/assicurativi con particolare
riferimento agli obblighi di informativa e di consegna della documentazione ai Contraenti.
A tale scopo, viene consegnata al Cliente in fase precontrattuale la
documentazione atta a rendere noto gli obblighi che l’Intermediario è tenuto ad osservare quando si
appresta a concludere il contratto di finanziamento, nonché la documentazione su cui si comunicano
le Compagnie Assicurative di cui vengono offerti i prodotti. (Modelli
252W,
253W,
326W,
327W).
CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI ALL’INTERNO DEI
RAMI DI ASSICURAZIONE
Il 16/03/2009 veniva emanato il
Regolamento Isvap n. 29/2009 sulla classificazione dei rischi all’interno dei rami
di assicurazione.
In particolare, per quanto concerne il comparto della cessione del quinto
dello stipendio, vengono riconosciuti
due schemi negoziali che prevedono a copertura dell’operazione di finanziamento
una
polizza vita, che tuteli il caso di decesso del debitore/assicurato, ed una
polizza rischio impiego.
Quest'ultima è riconducibile o al
ramo perdite pecuniarie, ovvero la polizza è
stipulata dal debitore/assicurato per garantirsi dalla impossibilità di adempiere alla
obbligazione di pagamento a favore dell’ente finanziatore a causa della perdita d’impiego, o
al
ramo credito, ovvero la polizza è
stipulata dall’ente finanziatore per garantirsi dal rischio del mancato adempimento
dell'obbligazione di pagamento da parte del soggetto debitore finanziato (art. 14 Reg.
29/2009).
Nel caso di finanziamenti a dipendenti, la copertura del rischio impiego si
differenzia:
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se l'interesse tutelato è quello del Cedente (ramo perdite pecuniarie) sarà a suo carico la corresponsione del premio ed il
contratto assicurativo non potrà prevedere meccanismi di rivalsa nei confronti dell’assicurato in
quanto, scegliendo questo schema negoziale, cedente ed assicurato sono lo stesso soggetto;
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se l'interesse tutelato è quello dell’Ente finanziatore (ramo credito), il premio dovrà essere posto a carico della finanziaria e non potrà
essere ribaltato a titolo di costo assicurativo sul debitore/cedente.
Testi normativi di riferimento
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