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Il 1° ottobre 2003 sono entrate in vigore le nuove norme sulla
Trasparenza dei
Servizi Bancari e Finanziari. L’obiettivo è quello di rendere noti ai clienti gli elementi
essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, e di fornire informazioni nel segno
della chiarezza e della completezza sui prodotti proposti dagli intermediari finanziari.
Il soggetto che procede all’offerta è tenuto a consegnare al cliente, prima della conclusione
del contratto, l'
Avviso e il
Foglio Informativo.
L’
Avviso, contenente le
principali norme di trasparenza, richiama l'attenzione dei clienti sui diritti e sugli strumenti di
tutela previsti a loro favore, in caso di inosservanza delle condizioni economiche e contrattuali.
L'avviso va esposto nei locali aperti al pubblico e messo a disposizione dei clienti, mediante
copia asportabile.
Il
Foglio Informativo ha
l'obiettivo di informare il Cliente sui rischi tipici del prodotto finanziario. Contiene le
informazioni analitiche sull'intermediario, tassi, spese, oneri ed altre condizioni
contrattuali. Anche i fogli informativi sono asportabili e messi a disposizione dei clienti nei
locali aperti al pubblico.
Il
Documento di Sintesi fornisce al cliente una chiara evidenza delle più
significative condizioni contrattuali ed economiche del contratto.
Il cliente, inoltre prima della conclusione del contratto può richiedere copia
completa dello
schema di contratto. La consegna della copia non impegna le parti alla stipula del
contratto. Il diritto del cliente di ottenere copia del testo contrattuale non può essere
sottoposto a termini o condizioni e deve risultare da un'apposita attestazione in calce allo schema
contrattuale con la quale il cliente dichiara di avvalersi o meno di tale diritto. In caso di
modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al cliente, il soggetto che
procede all'offerta prima della stipula del contratto ne dà informativa al cliente stesso e,
su richiesta di quest’ultimo, consegna una copia completa del nuovo testo contrattuale idonea per
la stipula.
I contratti sono redatti per
iscritto e una copia è consegnata al cliente. La consegna è attestata mediante apposita
sottoscrizione del cliente sulla copia del contratto. Nel caso di inosservanza della forma
prescritta il contratto è
nullo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.
Testi normativi di riferimento
Rendiconto sui reclami
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